1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il FUS, per il perseguimento degli obiettivi di sostegno e di sviluppo di tutti i settori dello spettacolo dal vivo previsti dalla presente legge, è incrementato annualmente, in sede di legge finanziaria, di una quota pari al 5 per cento del suo ammontare totale. L'incremento delle risorse finanziarie da destinare al FUS è aggiornato in base al tasso di inflazione programmata previsto per l'anno cui è riferito l'incremento.
2. Le quote del FUS da assegnare alle regioni per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 3, comma 4, lettera d), sono definite nell'ambito della Conferenza unificata
a) l'utilizzo di una quota minima del 10 per cento dei proventi della Società italiana dagli autori ed editori (SIAE) derivanti dall'esecuzione di opere di dominio pubblico;
b) i fondi non ripartibili incassati dalla SIAE;
c) l'utilizzo dei proventi derivanti dal gioco del bingo.